Informazione ambientale e diritti dei cittadini

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Lunedì, 25 Marzo 2013

 

Il cittadino ha il diritto di accesso alle informazione ambientale e l'amministrazione ha il dovere di divulgare le informazioni in materia: anche quando si tratta degli atti amministrativi, attinenti al procedimento di Via (Valutazione d'impatto ambientale).

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Basilicata (Tar) in riferimento alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rapolla. E in particolare al fatto che la Regione non ha consentito l'accesso alle "istanze per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, presentate".

Il legislatore italiano garantisce il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Un diritto (garantito dal Dlgs 195/2005 di attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/Ce) che si differenzia dal generale diritto d'accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90) proprio perché il secondo istituto richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente.

Allo stesso tempo il legislatore garantisce che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'autorità pubblica ha il dovere - direttamente connesso con la trasparenza dell'attività amministrativa - di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta. Certo è che il diritto d'accesso non è illimitato: esistono dei casi in cui le autorità possono rifiutarsi di dare le informazioni al pubblico, ce ne sono altri in cui alcuni documenti non sono accessibili.

Comunque, il legislatore, puntualizza che è possibile accedere anche a ogni atto di natura amministrativa che incide o può incidere sull'ambiente e/o sui fattori dell'energia e del rumore. Per cui deve ritenersi che le parole"ogni altro atto, anche di natura amministrativo" - indicate all'art. 2, comma 1, n. 3), Dlgs 195/2005 - si riferiscono anche agli atti di soggetti privati, che vengono acquisiti in un procedimento amministrativo e che in virtù di tale acquisizione assumono anch'essi la natura di atti amministrativi, in quanto oggettivamente correlati al procedimento amministrativo e posti a base del provvedimento finale.

Fra l'altro, nel procedimento di Via il legislatore garantisce la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale: infatti, esistono disposizioni che impongono di informare la popolazione mediante anche la pubblicazione di veri e propri avvisi sui quotidiani. (Eleonora Santucci - greenreport.it)

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