Salubrità dell'aria: accordo raggiunto in Regione, ecco tutte le limitazioni

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Venerdì, 19 Novembre 2010

 

ANCONA - Tempistica rispettata. L'accordo tra Regione, Province e Comuni doveva avvenire entro il 20 novembre per evitare la sanzione da parte dell'Europa e così è stato. Ieri, giovedì 18 novembre, è stato siglato infatti l'accordo per garantire la salubrità dell'aria che respiriamo. È stata quindi raggiunta un'intesa tra Regione Marche, Anci Marche e Upi Marche sull’inquinamento dell’aria ambiente da polveri sottili. Firmatari del documento, l’assessore regionale alla Tutela e Risanamento ambientale Sandro Donati, il presidente dell’Anci Marche, Mario Andrenacci, e l’assessore provinciale, Marcello Mariani, in rappresentanza dell’Upi Marche.

Il documento siglato individua i criteri, sino al venir meno delle criticità rilevate, per la definizione del complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria e in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio regionale in cui viene riscontrato il superamento dei limiti, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Ad esso dovrà seguire la stipula dell’accordo di programma tra la Regione Marche, le Province e i Comuni marchigiani. È stata confermata una quota di cofinanziamento regionale dei costi necessari all’attuazione dei provvedimenti previsti.

L’assessore Sandro Donati ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo con cui si è concluso il percorso promosso dalla Regione Marche, sempre improntato al metodo della concertazione e della condivisione con gli Enti Locali, finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, ridurre situazioni di criticità ambientale, limitando il più possibile i disagi alla cittadinanza e alle categorie produttive.

Questi i punti fondamentali dell’accordo:

1. Divieto di circolazione su strada delle seguenti categorie di veicoli:

  • autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • veicoli commerciali leggeri = 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e = 7,5 t di MTT diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e = 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • veicoli commerciali pesanti > 14 t e = 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato;

  • veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato;

  • trattori stradali pesanti > 14 t e = 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro1 e 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota);

  • trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato (vedi nota);

  • trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato, (vedi nota);

  • bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • pulman (bus extraurbani) diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

  • motocicli > 50 cm3 2 tempi pre Euro;

  • ciclomotori < 50 cm3 pre Euro;

Veicoli speciali:

  • - mezzi agricoli;

  • - macchine operatrici.

È consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi di cui al punto 2), fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Eccezioni al divieto di circolazione:

  • automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);

  • taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;

  • veicoli delle forze di polizia;

  • veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;

  • veicoli delle forze armate;

  • veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.);

  • veicoli diretti alle strutture sanitario di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione;

  • veicoli per il trasporto dei disabili;

  • veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;

  • è consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi di cui al punto 2);

manifestazioni sportive di auto d’epoca.
Le limitazioni alla circolazione prenderanno vigore entro 10 giorni dall’emanazione delle ordinanze sindacali, tenuto conto in ogni caso dei tempi tecnici necessari ai Comuni per individuare le zone di applicazione e per acquisire ed installare adeguata cartellonistica stradale.

2. L’intesa raggiunta riguarda anche misure inerenti il settore industriale e commerciale:

gli stabilimenti situati nelle zone interessate dal provvedimento, ovvero nei Comuni appartenenti alla Fascia A dovranno ridurre le emissioni di polveri totali del 10% rispetto al limite autorizzato entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle Ordinanze sindacali; oltre all’obbligo di dotazione da parte degli esercizi commerciali che utilizzano la combustione da biomasse devono dotarsi di idoneo impianto di abbattimento delle polveri entro 9 mesi dall’entrata in vigore delle Ordinanze Sindacali).

3. Misure relative agli edifici pubblici e privati

Negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatura non dovrà essere superiore a 20 °C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura non deve essere superiore a 18°C.

Divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e da caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell’unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Divieto di utilizzo di combustibile BTZ dal 15/11/2011, nell’eventualità sia necessario intraprendere misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria anche nell’inverno 2011/2012.

L’intesa prevede che venga costituito un tavolo di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione Marche, Anci Marche e Upi Marche con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM. L’intesa prevede infine che i Comuni dove non sono installate le centraline di monitoraggio possano proporre al tavolo tecnico permanente Regione Marche – Enti Locali, le modifiche all’accordo. (ilsegnale.it)

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