Ambiente: balneazione di qualità in Gazzetta Ufficiale

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Luned́, 21 Luglio 2008

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che attua nel nostro ordinamento la giurisprudenza europea in materia di acque di balneazione. Le acque interessate sono le acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici e delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. Il decreto stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione della qualita' delle acque di balneazione; gestione della qualita' delle acque di balneazione; informazione al pubblico in merito alla qualita' delle acque di balneazione. Il provvedimento in attuazione della direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente. Si tratta di indicatori necessari per sorvegliare e valutare la qualita' delle acque di balneazione identificate e per classificarle in base alla qualita'. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe. Spetta al Governo nazionale garantire la sorveglianza delle acque di balneazione.

 

Ogni anno, devono essere determinate la durata della stagione balneare e stabilito un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione (tranne in caso di stagione molto breve o di particolari impedimenti di tipo geografico). L'intervallo tra ciascun prelievo non deve essere superiore a un mese. In caso di inquinamento temporaneo, deve essere prelevato un campione per confermare l'evento, ma dovra' essere scartato dai campioni previsti dal calendario. In tal caso, deve essere prelevato un campione supplementare dopo la fine dell'inquinamento per sostituire quello che e' stato scartato. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualita': scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria sufficiente rappresenta la soglia minima di qualita' alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata scarsa , gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. Le informazioni relative alla classificazione, alla descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento devono essere messe a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e in prossimita' della zona interessata, grazie ai mezzi di comunicazione adeguati, compreso Internet. In particolare, gli avvisi di divieto o che sconsigliano la balneazione devono essere rapidamente e facilmente identificabili.

 

Secondo il provvedimento nazionale sono di competenza statale le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del decreto; l' aggiornamento e l'integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione; l'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste dal decreto; l'informazione al pubblico. Sono invece di competenza regionale le attivita' relative all'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio; all'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione; all'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare; alla classificazione delle acque di balneazione; alla facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare; alle azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione. E sono le regioni i soggetti competenti a compiere l'attivita' di monitoraggio dei parametri stabiliti dalla legge. Sono di competenza comunale invece la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformita' a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale; il divieto di balneazione qualora si verifichi una situazione che abbia impatto negativo sulla qualita' delle acque o sulla salute dei bagnanti. (ANSA)

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